IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita' approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita', concernente il riordinamento della scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali, che muta denominazione in scienza e tecnica delle piante officinali; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Gli articoli da 253 e 262 relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali, che muta denominazione in scienza e tecnica delle piante officinali, sono soppressi.