IL RETTORE
  Visto  lo statuto di questa Universita' approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita', concernente il riordinamento della
scuola   di  specializzazione  in  scienza  e  tecnica  delle  piante
medicinali, che muta denominazione in scienza e tecnica delle  piante
officinali;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Udito  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 23 giugno 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                                Art. 1
  Gli  articoli da 253 e 262 relativi alla scuola di specializzazione
in scienza e tecnica delle piante medicinali, che muta  denominazione
in scienza e tecnica delle piante officinali, sono soppressi.